Che cos’è l’apprendistato: guida pratica

L’apprendistato è una forma contrattuale che ha come scopo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. E’ un contratto a tempo indeterminato che si distingue per avere un contenuto formativo: il datore di lavoro deve, infatti, garantire all’apprendista la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali, nonché, di quelle trasversali oltre all’erogazione della retribuzione nella misura prevista dalla legge.
Il contratto di apprendistato è attualmente regolato dal D.lgvo. 81 del 15/06/2015 che ne prevede tre diverse tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. I livello) D.Lgs. 81/2015, art. 43
- Apprendistato Professionalizzante D.Lgs. 81/2015, art. 44
- Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca D.Lgs. 81/2015, art. 45
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. I livello) D.Lgs. 81/2015, art. 43
CHE COS’É
E’ finalizzato al conseguimento della qualifica e del diploma professionale e del certificato di specializzazione tecnica superiore in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il datore di lavoro che intende stipulare questa tipologia di apprendistato deve sottoscrivere il protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore e partecipare alla stesura del piano formativo individuale dell’apprendista.
DESTINATARI
Possono essere assunti con questo contratto in tutti i settori di attività i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni fino al compimento del 25° anno di età.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi mentre la durata massima è pari alla durata ordinamentale del percorso che l’apprendista deve seguire. In ogni caso non può essere superiore a 3 anni, o 4 nel caso di diploma professionale quadriennale.
GUIDA SULL'APPRENDISTATO ART. 43
E’ stata realizzata ed è disponibile per la consultazione delle imprese, delle famiglie e delle suole una guida operativa per la promozione, la diffusione, e la gestione dell'apprendistato in art.43; pensata per accompagnare gli operatori della formazione e le aziende a meglio comprendere l’utilità e i benefici del nuovo apprendistato. Il Documento è stato realizzato dalle ATS master "Sezioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’ apprendistato di I livello ai sensi dell’ art 43 dlgs 81/2015 (dduo 7835 del 04/08/2016)". Clicca qui per consultare la guida completa
Apprendistato Professionalizzante D.Lgs. 81/2015, art. 44
CHE COS'É
E’ finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali.
DESTINATARI
Possono essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante:
- i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, fino al compimento del trentesimo anno.
Possono, inoltre essere assunti, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
CARATTERISTICHE CONTRATTUALI
Il contratto deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e contenere il piano formativo individuale. È, inoltre, obbligatoria la presenza di un tutor o referente aziendale che cura la trasmissione delle competenze professionali all’apprendista.
DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
I CCNL definiscono la durata complessiva dell'apprendistato che non può, comunque, essere inferiore a 6 mesi e superiore a tre anni.
Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca D.Lgs. 81/2015, art. 45
CHE COS'É
E’ finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione o allo svolgimento di un’attività di ricerca in azienda.
Nello specifico i titoli conseguibili sono:
- Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS);
- Lauree triennali e magistrali;
- Master di I e III livello;
- Dottorati;
- Alta formazione artistica e musicale (AFAM).
Il datore di lavoro che intende stipulare questa tipologia di apprendistato deve sottoscrivere il protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore e partecipare alla stesura del piano formativo individuale dell’apprendista.
DESTINATARI
Giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti in possesso di almeno una qualifica professionale, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, restando il requisito anagrafico, comunque, subordinato al possesso dei titoli richiesti per l’accesso al percorso formativo cui è finalizzato.
DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
La durata minima non può essere inferiore a 6 mesi, mentre, la massima è pari alla durata ordinamentale del corso che l’apprendista deve seguire.
Sportello Informativo
Per saperne di più
- Normativa: Decreto legislativo n. 81 del 15/06/2015 su G.U. n. 144 del 24/06/2015, S.O. n. 34 (artt. 43, 44, 45)