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ARGOMENTI

Cassazione penale: sentenze marzo 2019


Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2019, n. 8945 - Responsabilità del procuratore speciale con delega in materia di sicurezza sul lavoro

Fatto:
M.E., dipendente della G.V., nel forare piccoli pezzi di lamiera con un trapano, scivolava dalle mani il materiale e si feriva gravemente. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la lavoratrice, incaricata di allargare i fori difettosi sulle lamiere, era solita utilizzare una pistola ad aria compressa o, quando il difetto era troppo esteso, il trapano. Sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto il datore di lavoro e G.E., delegato in materia di sicurezza, per lesioni personali derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme antinfortunistiche, in quanto non erano state adottate le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
Ai responsabili si rimproverava di non aver verificato la concreta modalità con cui si svolgeva la lavorazione e di non aver predisposto misure per eliminare, o almeno ridurre, il rischio di contatto tra l’operatrice e la punta dell'attrezzo utilizzato.
Ricorre per Cassazione G.E. sostenendo che il rischio derivante dall’utilizzo del trapano sia da qualificare come “remoto e trascurabile”, in quanto, sulla base della tipologia dell’attrezzo e sulla pluriennale esperienza della lavoratrice, difficilmente era ipotizzabile un infortunio come quello accaduto. Infatti, il trapano, proprio per sua conformazione, prevede che la punta sia libera da ripari al fine di dare maggiore visibilità e precisione al lavoratore e, dunque, era impossibile impedire in via assoluta che la lavoratrice potesse accidentalmente toccare l’attrezzo in movimento. Ciò, unito al fatto che la signora svolgeva la mansione da undici anni e che non si erano mai verificati infortuni di questo genere, aveva fatto ritenere al ricorrente che si trattasse di un rischio remoto e difficilmente prevedibile.
Commento
:
La Corte ritiene inammissibile il ricorso in quanto, il fatto che la lavoratrice svolgesse questa mansione da più di un decennio senza aver mai riportato lesioni, non è sufficiente ad escludere che l’evento si realizzi. La normativa prevede che vengano eliminati tutti i rischi legati al lavoro e alla mansione, senza fare distinzione tra quelli che hanno dato origine ad incidenti e non. Dunque, a nulla rileva l’esperienza della lavoratrice o il fatto che non si sia mai verificato un infortunio simile, perché l’estrema vicinanza del trapano alle mani dei lavoratori che lo maneggiano ne mostra l’intrinseca pericolosità. Pertanto, risulta evidente che era necessario adottate misure antinfortunistiche adeguate, quali l’aggiunta sul piano di lavoro di un tappetino gommato antiscivolo e di un sistema di ammorsamento del materiale da trattare. L’utilità di tali misure si desume anche dal fatto che subito dopo l’infortunio tali misure sono state adottate al fine di scongiurare incidenti simili. L’aver considerato il rischio trascurabile e non aver adottato misure antinfortunistiche a riguardo, dunque, è a tutti gli effetti una violazione dell'obbligo di eliminare, o ridurre, i rischi presenti nel luogo di lavoro.
Per tali ragioni la Corte ritiene infondato il ricorso e conferma la condanna per il delegato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2019, n. 8946 - Schiacciamento della mano durante la pulizia del macchinario in funzione. Scorretta prassi aziendale

Fatto:
Nell’azienda C. il lavoratore H.M.M., addetto alla linea di produzione di guaine, mentre effettuava la pulizia dei rulli dell’impianto, restava impigliato nel rullo in movimento che gli schiacciava la mano provocandogli gravi lesioni all’arto.
E’ stato ritenuto responsabile, in qualità di datore di lavoro ed amministratore delegato, F.L. per non aver messo a disposizione dei lavoratori macchine conformi alla normativa antinfortunistica e per non aver adottato le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire che il lavoratore effettuasse la pulizia gli elementi in moto.
Quest’ultimo ricorre per Cassazione sostenendo che tutti i lavoratori erano stati debitamente informati e formati sulla corretta procedura per la pulizia del macchinario. A rafforzare la tesi presenta copia degli avvisi affissi in bacheca e delle circolari consegnate ai singoli operatori in cui è indicato di spegnere e bloccare l’impianto durante tutte le operazioni di manutenzione e pulizia.
Commento
:
La Corte rigetta il ricorso definendolo inammissibile in quanto, contrariamente a quanto testimoniato da un gran numero di lavoratori, l’infortunato aveva dichiarato che nessuno gli avesse comunicato che la macchina dovesse essere bloccata prima di eseguire la pulizia.
Il datore di lavoro, garante della sicurezza dei dipendenti, è tenuto a mettere conoscenza i lavoratori di ogni rischio presente in azienda, sia generale che specifico della lavorazione.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che, a prescindere se il lavoratore fosse stato informato o meno, la prassi aziendale tollerava che le operazioni di pulizia avvenissero con i rulli in movimento. Ciò è in contrasto con gli obblighi in materia antinfortunistica che pendono sul datore di lavoro, il quale «deve evitare l'instaurarsi, da parte dei destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e pericolose».
Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso e ribadisce la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni gravi in violazione della disciplina antinfortunistica a danno del lavoratore.

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 marzo 2019, n. 9454 - Scorretta installazione e manutenzione dei requisiti di sicurezza degli stampi applicati ad una pressa

Fatto:
In una fonderia, B.T., lavoratrice addetta alla tranciatura dei materiali, si infortunava in modo irreversibile alla mano a causa di un pezzo dello stampo che improvvisamente si staccava dalla struttura e le precipitava sull’arto schiacciandolo. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che gli stampi erano sostituiti di volta in volta dagli operatori a seconda delle esigenze produttive. Sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, la F. sas e L.B., in qualità di datore di lavoro. A loro è contestata la mancanza di misure idonee a garantire la corretta installazione e manutenzione degli stampi di volta in volta adottati e l’assenza della relativa documentazione.
Ricorrono per Cassazione entrambi i soggetti sostenendo che le cause del distacco dello stampo sono ignote e non è accertato che siano da imputare a carenze o mancanze in materia di sicurezza, tanto che il perito di parte che aveva visionato l’impianto lo aveva trovato integro e in perfetto stato. Inoltre, la procedura aziendale per il cambio degli stampi prevedeva che quest’ultimo venisse controllato ad ogni cambio da attrezzisti specializzati, anche loro dipendenti della F. sas. Il giorno dell’incidente la procedura era stata rispettata e gli attrezzisti avevano dichiarato lo stampo idoneo alla lavorazione. Per quel che attiene la documentazione mancante, il perito di parte aveva affermato che l’impianto non necessitava di libretto di istruzioni e d’uso e che non doveva essere soggetto alla direttiva macchine, essendo marcato CE e sottoposto a periodici controlli e manutenzioni. Infine, i ricorrenti affermano che tutti i lavoratori erano stati adeguatamente informati, formati ed addestrati e che, dunque, gli obblighi in materia di sicurezza erano stati regolarmente adempiuti.
Commento
:
La Corte ritiene infondati i ricorsi perché l’impianto sul quale è avvenuto l’incidente, a detta degli ispettori ASL che l’hanno visionato, doveva essere dotato di libretti d’istruzione e di uso, al fine di garantire tutte le informazioni necessarie affinchè i lavoratori e gli attrezzisti potessero adoperarlo in totale sicurezza. La carenza di indicazioni tecniche e di specifiche modalità per l’utilizzo sono state una delle cause che ha portato al verificarsi dell’incidente.
Il fatto, poi, che l’infortunio sia avvenuto su un macchinario di per sé a norma, lascia supporre che le operazioni e le procedure di sicurezza per l’installazione degli stampi non erano adeguate o non erano state rispettate. Infatti, l’ispezione e il controllo fatto dagli attrezzisti non è stato sufficiente ad evitare che l’evento si verificasse. L’adozione di misure antinfortunistiche inidonee a garantire la salute e la sicurezza non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di tutela dell’incolumità dei lavoratori.
Per tali ragioni la Corte rispinge i ricorsi e conferma le sentenze di condanna.

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2019, n. 10839 - Caduta del lavoratore dall'impalcatura priva di paratie. Mancanza del DUVRI

Fatto:
Una azienda agricola aveva appaltato i lavori di copertura del fienile ad una impresa esterna. Durante lo svolgimento dei lavori C.P., dipendente della committente, precipitava dall’impalcatura priva di paratie di sicurezza, provocandosi gravi lesioni.
E’ stato ritenuto responsabile dell’accaduto G.G., titolare dell’azienda agricola, per lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche. A lui è contestata la mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di aver consentito che il lavoro in quota si svolgesse nonostante le gravi carenze strutturali del ponteggio e senza l’uso dei DPI necessari.
Propone ricorso per Cassazione sostenendo che “per lui non era possibile rendersi conto che più di una ditta operava presso il cantiere” di sua proprietà.
Commento
:
Il ricorso proposto è inammissibile perché, essendo G.G. il soggetto per conto del quale l'intera opera veniva realizzata, era suo compito redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che invece era del tutto assente. Inoltre, la mancata nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute e la totale inesistenza sul ponteggio di misure di prevenzione e protezione, lo rendono senza ombra di dubbio responsabile dell’accaduto. Il datore di lavoro ha, infatti, il compito di occuparsi della salute e sicurezza dei lavoratori e di valutare tutti i rischi, sia quelli generali dell’attività lavorativa, sia quelli specifici di ciascuna mansione.
Queste gravissime carenze e inottemperanze in materia di sicurezza non possono essere tollerate, e per tanto la Corte conferma la condanna nei confronti del datore di lavoro.

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2019, n. 10840 - Infortunio di un operaio serramentista durante la sostituzione di lastre di vetro. Mancanza di guanti e omessa formazione

Fatto:
Durante i lavori di sostituzione di alcune lastre di vetro, R.D.D., operaio serramentista, si feriva gravemente provocandosi una profonda lesione tendinea.
E’ stato ritenuto responsabile M.A., datore di lavoro, in quanto era emerso che il lavoratore non era stato adeguatamente formato ed informato e non aveva a disposizione i DPI necessari a prevenire l’incidente (guanti antitaglio). Inoltre, dalla lettura del DVR era emersa una carenza nell’analisi dei rischi legati a tale attività.
Ricorre per Cassazione M.A. sostenendo che nella condanna non si è tenuto conto della condotta del lavoratore infortunato, il quale, durante lo smontaggio delle lestre, aveva applicato una indebita ed anomala pressione, che aveva determinato la frantumazione del vetro e dunque l’incidente. Ciò costituisce una condotta esorbitante ed anomala, non conforme alle regolari procedure di cui il lavoratore era a conoscenza.
Inoltre, secondo il datore di lavoro, “non sarebbe possibile ricostruire l'esistenza del nesso causale tra l'eventuale omissione in materia di sicurezza da parte sua e l'evento lesivo”. Ovvero, anche se il serramentista avesse indossato i guanti di protezione ciò non avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.
Commento
:
La Corte ritiene il ricorso infondato perché l’inadeguata formazione del lavoratore sui rischi specifici della mansione e l’assenza dei guanti antitaglio sono le cause principali dell’incidente. Se il lavoratore avesse indossato i DPI a protezione delle mani non si sarebbe ferito, o comunque il danno all’arto sarebbe stato minore. Inoltre, la mancata valutazione dei rischi legati alla lavorazione costituisce una violazione della normativa sulla sicurezza, che affida al datore il compito di analizzare tutti i fattori di pericolo presenti e di redigere, e aggiornare periodicamente, il documento di valutazione dei rischi.
Per quel che attiene la presunta condotta imprevedibile ed abnorme del lavoratore, la Corte ritiene che si tratti di un comportamento imprudente, ma pur sempre rientrante nella sfera di prevedibilità del datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di valutare e adottare misure di prevenzione anche per gli incidenti che derivano da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato. La sua responsabilità può essere esclusa solo in presenza di comportamenti eccezionali ed esorbitanti rispetto al processo lavorativo e alle direttive organizzative aziendali.
Per tali ragioni la Corte conferma la condanna nei confronti del datore di lavoro, ritenendolo responsabile per non aver analizzato i rischi e predisposto misure antinfortunisctiche tali da scongiurare l’evento e neutralizza la condotta imprudente del lavoratore.

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2019, n. 10841 - Vendita di una rulliera non sicura e infortunio del lavoratore

Fatto:
Durante la lavorazione su una rulliera, un addetto al macchinario inseriva la mano tra gli ingranaggi ferendosi gravemente. E’ ritenuto responsabile, oltre al datore di lavoro, il fabbricante - venditore del macchinario, in quanto la rulliera era sprovvista dei ripari di sicurezza che avrebbero impedito il contatto tra il lavoratore e l’ingranaggio in movimento.
Propone ricorso per Cassazione il costruttore-venditore sottolineando che la Corte di Appello aveva considerato solo parte del manuale d’uso del macchinario, senza prendere in esame quella riguardante i presidi di sicurezza. Inoltre, lamenta il ricorrente, non è stato considerato il lasso di tempo intercorso tra quando la macchina è stata venduta ed installata a quando è avvenuto l’infortunio. Durante questo tempo, infatti, le condizioni originali del macchinario possono esser state alterate e la mancata manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento dell’impianto, non era mai stata effettuata dall’azienda utilizzatrice.
Commento
:
La Corte ritiene infondato il ricorso perché è stato accertato senza alcun dubbio che il macchinario era sprovvisto di protezioni fin dalla sua costruzione e che queste sono state aggiunte dal datore di lavoro solo successivamente all'infortunio. L’assenza di sistemi antinfortunistici è l’unica causa dell’evento, infatti, qualora adeguate barriere fossero state presenti tra l’operatore e l’ingranaggio in movimento, l'incidente non si sarebbe potuto verificare. Responsabile dell’accaduto dunque, oltre al datore di lavoro che ha consentito ai suoi dipendenti di adottare ed utilizzare un macchinario non conforme ai parametri antinfortunistici previsti per legge, è il costruttore- venditore, il quale avrebbe dovuto prevedere dei sistemi di protezione del macchinario.