Smart working: cosa cambia per le imprese dal 1° aprile 2022

“Il lavoro agile da strumento lavorativo di nicchia è diventato uno strumento di massa. È stato fondamentale per garantire la salute pubblica negli ambienti di lavoro durante la fase emergenziale. Ha consentito alle persone di continuare a svolgere la propria attività lavorativa durante il periodo di pandemia”. Queste le parole di Gianluca Bianchi, funzionario delle Aree Sindacali di Univa, per introdurre il tema al centro del webinar organizzato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese dal titolo: “Il lavoro agile nell’organizzazione del lavoro post emergenziale”. Obiettivo dell’incontro: fare il punto della situazione in vista della scadenza dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, e, quindi, anche delle regole semplificate introdotte per il lavoro agile, e, allo stesso tempo, aiutare le imprese ad interpretare i nuovi passaggi che verranno introdotti dal 1° aprile 2022. Le aziende dovranno farsi trovare pronte a questi cambiamenti. Cosa c’è da sapere? Quali novità verranno introdotte? Il webinar, organizzato dall’Area Legislazione e Giurisprudenza del Lavoro, coordinata da Valentina Crespi, ha affrontato le questioni più critiche e più rilevanti.
Per prima cosa è bene definire, secondo la legge, cos’è lo smart working. “E’ una modalita? di esecuzione del rapporto di lavoro stabilita mediante accordo tra le parti con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa” ha spiegato Alessandra Gandini, funzionario delle Aree Sindacali di Univa. Lo scopo dello smart working è quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro. “La procedura semplificata emergenziale si caratterizza per la mancanza della sottoscrizione di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro”. Si tratta, quindi, di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Dal 1° aprile 2022 le cose cambieranno. “Alla legge n. 81/2017 si affiancherà il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 promosso dal Ministero del Lavoro e sottoscritto dalle Parti Sociali per favorire la valorizzazione della contrattazione collettiva - continua Gandini -. Sarà necessario stipulare un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente, mentre è lasciato alla discrezionalità dell’azienda redigere una policy interna”.
A spiegare la modalità di svolgimento del lavoro agile è stato David Lorandi delle Aree sindacali dell’Unione Industriali: “La prestazione lavorativa svolta in smart working si può caratterizzare per l’assenza di un rigido orario di lavoro, compatibilmente con misure e regole che assicurino il coordinamento organizzativo con l’impresa. Devono essere individuate le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, in cui il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. L’azienda può comunque richiedere la presenza del lavoratore presso la sede per eventuali esigenze aziendali; è opportuno definire nell’accordo individuale un termine minimo di preavviso. Lo stesso lavoratore può richiedere di rendere la prestazione lavorativa presso i locali aziendali, sempre nel rispetto di un preavviso minimo concordato”. Queste sono alcune delle indicazioni emerse durante l’incontro cui si aggiungono anche quelle legate agli aspetti più informatici: “Per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, l’azienda mette normalmente a disposizione del lavoratore le dotazioni aziendali sulle quali sono installati i software e gli applicativi necessari per l’esecuzione della prestazione di lavoro”. Parità di trattamento economico e diritti sindacali, potere direttivo e disciplinare sono stati altri aspetti trattati durante il corso del webinar.
Ma come si svolge l’attività di controllo del lavoro da remoto? Quali strumenti tecnologici usare? Quali regole per la tutela della privacy bisogna osservare? Luca Piatti, funzionario delle Aree Sindacali di Univa ha spiegato: “Quando il lavoratore è in smart working i controlli sulla sua attività sono prevalentemente a distanza. Ma, la modalità di svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile non giustifica, di per sé, controlli diversi e più penetranti di quelli effettuabili sulla generalità dei lavoratori”.
Sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro, Fulvia Richiardi, funzionario dell’Area Sicurezza sul Lavoro dell’Unione industriali ha spiegato: “Il Testo Unico salute e sicurezza resta la base e il fondamento in materia di prevenzione per tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro deve consegnare un’informativa scritta. La mancata conoscenza e disponibilità giuridica del luogo in cui avverrà la prestazione rende impossibile per il datore di lavoro svolgere una valutazione dei rischi ambientali. Non può essere penalmente responsabile per la gestione dei rischi presenti in ambiente di lavoro che non è tenuto a conoscere o di cui non abbia il controllo. Il lavoro agile per sua definizione prevede un alto livello di discrezionalità del lavoratore che è chiamato valutare, sulla base delle informazioni e delle indicazioni ricevute nonché della formazione sui rischi legati alla propria mansione, l’idoneità degli ambienti e le modalità con cui svolgere il lavoro agile”.
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