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SEZIONI

Incentivi, oneri e fiscalità


 energia  fisco 

Le forniture di energia elettrica sono soggette all’accisa al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio e all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Esclusioni dal campo di applicazione dell'accisa

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione:

  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici classificati con le lettere DJ 27 della classificazione ATECO;
  • impiegata nei processi mineralogici classificati con le lettere DI 26 della classificazione ATECO;
  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Applicazione di aliquota Iva ridotta

L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per  l’energia elettrica per:

  • imprese estrattive;
  • manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • imprese agricole.

Le forniture di gas naturale sono soggette all’accisa, espressa in Euro/mc, che  è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo; all’addizionale regionale, espressa in Euro/mc, che varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo e infine all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale) e che è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui.

Riduzione dell'imposta di consumo - accisa

L'applicazione dell'aliquota ridotta d'Imposta di Consumo e dell'Addizionale regionale sul gas metano, per gli usi previsti dall'Articolo 26 del D.L. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, può essere richiesta  dai clienti con forniture relative ad  usi industriale ed artigianale sotto elencati:

  • per produzione di energia elettrica;
  • per cogenerazione;
  • per attività industriali, artigianali e agricole, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende in cui viene svolta l'attività produttiva,
  • per i consumi di gas metano destinati alla combustione in locali adibiti alla Distribuzione Commerciale
  • Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano:
  • nel settore alberghiero;
  • nelle case di cura e riposo organizzate sotto forma di imprese industriali;
  • negli esercizi di ristorazione;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Esenzione dell'imposta di consumo/addizionale regionale

Sono esenti quei clienti che utilizzano il gas naturale per la riduzione chimica - processi elettrolitici - processi metallurgici e processi mineralogici; in caso di utilizzi percentuali sarà necessario produrre una relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto all'albo.

Applicazione di aliquota Iva ridotta

L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per  l’energia elettrica per:

  • imprese estrattive;
  • manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • imprese agricole.